Tempo determinato, deroga per le agenzie

Per i somministrati non valgono i vincoli sui contratti a termine introdotti dal Decreto Dignità: la soglia dei 12 mesi, per esempio, andrà calcolata su chi utilizza il lavoratore e non sull’Agenzia. La modifica è contenuta nella legge di conversione approvata dal Parlamento il 12 agosto

contratti a termine deroga per le agenzie

Le nuove regole sui contratti a termine introdotte dal Decreto Dignità non valgono per i contatti stipulati tra lavoratore e Agenzie per il lavoro, ossia in pratica per i contratti di somministrazione. La novità è uno degli effetti del passaggio parlamentare del decreto e dell’approvazione il 12 agosto della relativa legge di conversione, la n. 96/2018 (in proposito ecco l’articolo pubblicato su Hr-Link Contratti a termine, attenzione alle date).

Le modifiche apportate correggono quanto previsto originariamente dal testo firmato dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che estendeva ai contratti di somministrazione la disciplina prevista per i contratti a termine (durata massima, numero di rinnovi, obbligo delle causali dopo i 12 mesi), rendendo di fatto estremamente complicato il collocamento di un lavoratore somministrato presso diversi utilizzatori. In pratica, la norma generava un forte disincentivo all’uso di lavoratori somministrati perché c’era il rischio che i diversi contratti con l’Agenzia, anche se rivolti a utilizzatori diversi, venissero conteggiati come rinnovi del primo e dunque facessero scattare le nuove regole previste dal Decreto Dignità: durata massima di 24 mesi, 4 rinnovi possibili, maggiorazione dei contributi dello 0,5%.

Per evitare ciò, e dunque l’equiparazione impropria tra contratto a termine e contratto di somministrazione, la legge di conversione ha stabilito che, in caso di somministrazione, i vincoli indicati nell’articolo 19 del decreto si applichino esclusivamente all’utilizzatore e non all’Agenzia per il lavoro. Il primo vincolo è, per l’appunto, la durata massima del rapporto: la soglia dei 24 mesi va calcolata su chi utilizza il lavoratore e non sul datore di lavoro. Di conseguenza, se terminata la missione presso un certo utilizzatore, viene stipulato con la stessa Agenzia un nuovo rapporto di lavoro a termine per una “missione” analoga presso una nuova impresa, il contatore dei mesi ricomincia da capo.

La seconda condizione è l’obbligo di indicare la causale che, secondo la nuova disciplina, scatta in caso di superamento della durata dei 12 mesi. A questo proposito la norma, pur non chiarendo quale soggetto debba indicare la causale (l’Agenzia o l’azienda utilizzatrice), stabilisce tuttavia che il fabbisogno concreto del lavoratore dovrà sussistere in capo all’utilizzatore e non in capo all’Agenzia. Per quanto riguarda i rinnovi o le proroghe, la causale sarà necessaria solo se il nuovo contratto riguarda lo stesso utilizzatore: se cambia l’impresa, il nuovo rapporto potrà essere stipulato senza la causale fino a 12 mesi di questa missione.

Più controversa la questione dell’aggravio contributivo dello 0,5% per il quale la legge non dà indicazioni chiare. Ma per coerenza con l’impostazione finale della legge si può pensare che la maggiorazione scatti solo in caso di rinnovo presso lo stesso utilizzatore.  

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