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Sono arrivate le istruzioni per il conguaglio dei fringe benefit erogati nel 2023 ai lavoratori dipendenti con figli a carico, dal punto di vista contributivo INPS

Ci soffermiamo sul contenuto del messaggio n. 3884/2023 Inps in merito al conguaglio da effettuare in dicembre 2023, per i fringe benefit che sono variati in corso dell’anno 2023.

fringe benefit

Il messaggio n. 3884/2023 dell’Inps ha rilasciato le istruzioni per il conguaglio dei benefit erogati nel 2023 ai lavoratori dipendenti con figli a carico, ai sensi dell’art. 40 del Decreto Lavoro, che ha elevato a 3.000 euro la soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 3 del TUIR).

L’Istituto, in particolare, evidenzia l’aumento della soglia dei fringe benefit (articolo 51, comma 3 del TUIR) limitatamente ai dipendenti con figli a carico (D.L. n. 48/2023, articolo 40, comma 1) fino a 3000 euro, comprensivi del pagamento delle utenze domestiche, per il periodo di imposta 2023 e, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, l’applicazione dell’ordinario regime (articolo 51, comma 3 del TUIR), il quale prevede una soglia di esenzione fino a 258,23 euro.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, 3mila euro per i lavoratori con figli a carico e 258,23 euro per gli altri lavoratori, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento dei limiti previsti, il datore di lavoro che opera il conguaglio dovrà provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Inoltre, non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, l’agevolazione prevista all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023, relativa alla misura del c.d. bonus carburante, secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, il valore del “bonus carburante” erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.

Al riguardo, si precisa che il “bonus carburante” costituisce un’ulteriore agevolazione, con efficacia ai soli fini fiscali, rispetto a quella prevista dall’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 48/2023.

Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina fino a 200 euro, esente fiscalmente, che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico o eccedente la soglia di 258,23 euro per i restanti lavoratori, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale.

Di contro, la quota relativa al bonus carburante eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

 

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