Smart working, Governo e parti sociali dettano le nuove linee di indirizzo

Il Protocollo prevede l’accordo individuale e l’adesione su base volontaria.

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Accordo tra Governo e parti sociali sulle nuove regole, anche per il settore privato, sul lavoro agile. Da sindacati e Confindustria è arrivato infatti il via libera al Protocollo nazionale che contiene le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, la nuova modalità di lavoro impostasi con la pandemia, al termine di mesi di confronto al ministero del Lavoro.

«Oggi concludiamo un percorso per il quale confronto e dialogo sono stati fondamentali», ha detto il ministro Andrea Orlando ad Adnkronos.

Soddisfatti i sindacati e le imprese, dunque, che hanno apprezzato il metodo di confronto e il dialogo sociale adottato dal ministero per la definizione di uno dei primi provvedimenti in Europa di disciplina del lavoro agile. «Il metodo del dialogo sociale è da proseguire e riutillizzare perché di fronte alle sfide che abbiamo davanti è davvero importante creare il massimo della coesione, dell’unità, della convergenza degli interessi», ha auspicato il ministro del Lavoro, anche «in vista di un punto di equilibrio che corrisponde agli interessi di carattere generale. Questo lavoro è andato nella giusta direzione, credo sia quella che dobbiamo continuare a seguire».

Cgil, Cisl, Uil e Confsal hanno commentato positivamente il protocollo. Tutti concordi nell’aver trovato nel testo «l’equilibrio giusto tra posizioni diverse», «frutto di un serrato e proficuo confronto» in grado di «valorizzare le relazioni industriali». Quanto alle imprese, dalle grandi alle piccole, un coro di consensi a commento, con Confindustria che saluta l’intesa come «un segnale importante e positivo».

Ad aderire al Protocollo nazionale dedicato alle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato sono stati Cgil, Cisl, Uil, l’Ugl, Confsal, Cisal, e Usb, tra i sindacati dei lavoratori; per le parti datoriali Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi (che potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato esecutivo), Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Cosa prevedono le linee di indirizzo

Si parte con l’adesione al lavoro agile su base volontaria, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso: l’eventuale rifiuto di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra infatti gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né ha rilievo sul piano disciplinare.

Nessun orario preciso di lavoro, inoltre, per chi opta per il lavoro agile, ma autonomia nello svolgimento della prestazione all’interno di obiettivi prefissati e nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile, a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Questo non osta comunque a che il lavoro agile sia legato a fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.

Prevista, inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, anche la fruizione dei permessi orari sanciti dai contratti collettivi, mentre non possono essere previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze cosiddette legittime (dalla malattia agli infortuni, dai permessi retribuiti alle ferie), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

Il lavoratore è anche libero di individuare il luogo in cui svolgerà la prestazione in modalità agile a patto che lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. In questo senso la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

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