Quelle connessioni tra tecnologie e diritto del lavoro
La rivoluzione tecnologica sta trasformando il lavoro, ma il diritto è in grado di tenere il passo delle trasformazioni e di regolare il “nuovo”? Ne abbiamo parlato con Emanuele Dagnino, ricercatore di Unimore e autore del volume “Dalla Fisica all’algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica”
Emanuele Dagnino è ricercatore in diritto del lavoro al Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia. È autore del volume Dalla Fisica all’algoritmo: una prospettiva di analisi giuslavoristica. In molte occasioni la riflessione si è concentrata sull’impatto delle tecnologie sul lavoro, meno analizzato è stato il rapporto tra tecnologia e diritto e i limiti di quest’ultimo nel regolare attività in cui la tecnologia è sempre più pervasiva.
Detta banalmente, l’algoritmo può essere un capo?
È una immagine che viene usata spesso perché è d’impatto, ma la possiamo considerare una semplificazione. Il capo non è l’algoritmo, l’algoritmo non decide. Il “capo” è chi sceglie l’algoritmo ed è responsabile delle impostazioni che vengono date per organizzare l’attività di impresa. Oggi gli algoritmi hanno un grandissimo impatto nella vita e nel lavoro, ma bisogna sempre risalire a chi ha scelto di utilizzarli e per quali finalità. Bisogna avere la consapevolezza che l’algoritmo è uno strumento che implementa processi decisionali riferibili a determinati soggetti.
Come nasce il libro?
L’interesse scientifico sulle connessioni tra diritto del lavoro e tecnologia viene da lontano, dai miei studi e dalla tesi di laurea sull’impatto dei social media nel rapporto di lavoro. Una attività che mi ha permesso di approfondire alcune connessioni quali il controllo a distanza o le indagini sulle caratteristiche del dipendente in relazione all’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori. Uno studio che ho esteso nel dottorato, con l’analisi dei profondi mutamenti tecnologici e organizzativi del lavoro. Il libro è una riflessione generale e sistematica su tutti quei tasselli che stanno cambiando giorno dopo giorno, in forza dello sviluppo delle tecnologie, e di come il diritto è in grado di rispondere alle nuove caratteristiche del lavoro. Contiene anche una riflessione sui cambiamenti che ci aspettano e sulle riforme necessarie per governare il processo.
Il diritto del lavoro italiano è attrezzato per regolare situazioni complesse, come possono essere quelle degli algoritmi di cui si sa poco e che, a loro volta, sono utilizzati da società che stanno da qualche parte nel mondo…
Direi che sono evidenti le crepe del diritto, ma non è una situazione nata oggi. Chi si occupa del rapporto tra diritto del lavoro e tecnologie già agli inizi degli anni ‘80 ha sottolineato la difficoltà del diritto di tenere il passo della trasformazione sociale. Nel libro richiamo la bella metafora del professor Franco Carinci, uno dei pionieri di questi studi, che descrive il rapporto tra diritto e tecnologie come un convoglio navale dove, a differenza di quella che è la regola del mare, non tutti le navi vanno alla stessa velocità: la nave del diritto è quella che si muove più lentamente e si allontana sempre più dalla nave della trasformazione sociale. Quella che viviamo è una delle fasi in cui è evidente la necessità di un riallineamento tra le diverse navi del convoglio e qualche tentativo c’è. Potenzialmente il diritto del lavoro, nella sua possibile evoluzione, avrebbe gli strumenti per regolare queste situazioni complesse, anche ibridandosi con altre discipline.
Quali, ad esempio?
Se pensiamo alla protezione dei dati e ai trattamenti automatizzati dei dati non si può evitare di confrontarsi con il diritto alla protezione dei dati personali, un ambito esterno al diritto del lavoro. Ibridazione e comunicazione sono fondamentali.
Ma diritto del lavoro e rivoluzione tecnologica sono compatibili?
Sì, con l’ibridazione e con l’evoluzione: il compito del diritto è quello di regolare e dare ordine, nel senso di costruire un ordinamento. L’ordine è una scelta sostanzialmente politica. La politica del diritto deve poi essere in grado di individuare le tecniche normative adeguate, in grado di tenere conto delle profonde trasformazioni in atto…
Ad esempio?
Il venir meno di una quota importante di lavoro subordinato o l’aumento delle aree grigie tra subordinazione e autonomia dovrebbero spingere il legislatore a correggere l’ordinamento per dare tutele a tutti i lavoratori. Conosciamo quali sono i punti su cui intervenire per creare coerenza tra diritto del lavoro e realtà.
Gli ambiti di intervento più urgenti?
Il primo è quello della tutela degli esclusi, che non vuol dire eliminare il ruolo della subordinazione. Poi c’è il tema delle politiche attive per la ricostruzione delle competenze del lavoratore nella trasformazione tecnologica. Citerei il tema degli algoritmi nell’attività di impresa e il ruolo che deve avere il lavoratore nel conoscere come vengono gestiti i suoi dati e come poter intervenire. Infine il grande tema della corrispondenza, che c’è sempre meno, tra tempo di lavoro e orario di lavoro.
Ci sono modelli cui ispirarsi?
Nel libro faccio anche una analisi comparata tra vari ordinamenti e ci sono tentativi interessanti. L’ordinamento francese è quello più avanzato, ad esempio, sul tema della regolamentazione di tempo di lavoro, spazio di lavoro e carico di lavoro.
Lo Statuto dei Lavoratori, 50 anni, è ancora attuale?
Lo Statuto è un faro, una legge fondamentale, un modello di intervento. Evidente che in alcuni ambiti bisogna andare oltre.
Nel volume assume rilievo anche la reputazione. Come incrocia diritto del lavoro e trasformazione tecnologica?
Il tema della reputazione è una chiave di lettura trasversale, che può essere applicata alla trasformazione in atto. Basti pensare a come avviene l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il modello delle piattaforme si basa su sistemi reputazionali che impattano sulla possibilità di lavoro, di guadagno e di autodeterminazione della persona. Il social recruiting, le analisi predittive o la continua valutazione della reputazione del lavoratore possono essere attività considerati contra legem, fuori da quanto contrattualmente dovuto o vanno intesi come cambiamenti più incisivi: qui serve una riflessione molto profonda.
E il diritto cosa può fare?
Ci viene in soccorso l’articolo 8 dello Statuto, che vieta le indagini su tutto ciò che non è relativo all’attitudine professionale. Una disposizione eccezionale per i tempi, poi adottata da altri ordinamenti, che indica una direzione chiara. Altre riflessioni sul ruolo della reputazione all’interno del contratto di lavoro, grazie anche alla giurisprudenza, si dovranno necessariamente sviluppare.