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Nuovo esonero contributivo INPS 2024 – Circolare INPS N.11 del 16 Gennaio 2024

Solo in data 16 gennaio 2024, l’Inps ha emanato la circolare Inps n. 11, con le istruzioni per l’applicazione del nuovo esonero contributivo anno 2024.

Monica Melani

Ricordiamo che, la riduzione dell’aliquota IVS spetta a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno qualificabili come “imprenditori”. 

L’agevolazione trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione imponibile mensile di seguito individuati. 

La riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari al: 

  • 7%, se la retribuzione imponibile previdenziale non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero 
  • 6%, se la retribuzione imponibile previdenziale mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro. 
  • L’ Inps precisa che, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, sono escluse dall’applicazione dell’esonero. 
  • Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del DURC da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006. 
  • Si precisa altresì che questa tipologia di esonero contributivo, dal momento che riguarda esclusivamente la quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro. 

Per quanto riguarda però le riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, l’INPS precisa che l’esonero IVS è alternativo alla decontribuzione per le lavoratrici con figli, previsto dall’art. 1, c. 180 – 182, della  Legge n. 213/2023, in considerazione dell’entità della riduzione applicabile alle lavoratrici madri (100% della quota di contribuzione a loro carico, nei limiti di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile). 

Pertanto, allorché ricorra questa casistica, il consulente del lavoro dovrà confrontarsi con l’azienda e stabilire quale dei due esoneri contributivi applicare, in quanto tra loro alternativi.  

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