Le norme anti-furbetti fregano i privati

Chi viene beccato può contare su un «assegno alimentare»: ennesimo vantaggio per il pubblico

furbetti del cartellino

Approvato in via definitiva il tanto atteso Decreto legislativo che dichiara guerra ai lavoratori pubblici che timbrano il cartellino ma non si recano sul posto di lavoro, i cosidetti «furbetti del cartellino».

Al dipendente pubblico «assenteista», colto in flagrante ad alterare la propria presenza in servizio, potrà essere applicata entro 48 ore dal «fattaccio» la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione. Al di là dei proclami politici tipici per iniziative del genere, di certo si poteva fare di più e si poteva fare meglio per questioni che tanto indignano l’opinione pubblica: il risultato continua ad essere la creazione di una incomprensibile disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e lavoratori del settore privato.

L’utilità di avere finalmente introdotto delle norme che puniscono l’assenteismo, infatti, viene decisamente compromessa dalla disposizione, prevista dallo stesso Decreto, secondo la quale durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, verrà comunque garantita l’erogazione di un assegno alimentare la cui misura sarà stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali applicabili al rapporto.

È evidente come tale previsione, da un lato rischi di vanificare l’effetto deterrente della sospensione cautelare e, dall’altro rappresenti l’ennesima differenziazione ingiustificata tra lavoratori pubblici e lavoratori del settore privato.

È legittimo, in questo contesto, chiedersi quale sia la ratio che ha ispirato tale previsione che appare così con- traddittoria, anche alla luce del processo di privatizzazione del settore pubblico. Altra novità è che il provvedimento sospensivo dovrà partire d’ufficio, mentre finora era rimasto facoltativo e l’obbligatorietà era prevista solo per le fattispecie definite più «gravi».

Secondo le nuove norme, a fronte della contestazione dell’addebito, il lavoratore che si sia assentato ingiustifi- catamente dal posto di lavoro dopo aver timbrato il cartellino, dovrà essere convocato presso l’ufficio competente con un preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore. In tale sede, verranno posti in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto del contraddittorio.

Le tempistiche previste per la conclusione del procedimento disciplinare sono molto celeri: 30 giorni in luogo dei 120 previsti in precedenza. Il dirigente o il responsabile del servizio, nei casi in cui abbiano avuto notizia dell’illecito e non si siano attivati senza giustificato motivo, saranno responsabili per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare.

Le nuove disposizioni normative, pur rappresentando un intervento dovuto per il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione di fronte ad atti illeciti sempre più diffusi senza distinzione tra nord e sud dle paese, introducono l’ennesima disparità tra lavoratori del settore pubblico e lavoratori privati. Sarebbe quindi auspicabile che, nonostante i proclami mediatici del governo, il pubblico impiego si allineasse concretamente a quello privato, completando il percorso di privatizzazione, nel segno dei principi di buon andamento ed economicità che appartengono alla macchina amministrativa e al maggior vantaggio dei contribuenti.

GABRIELE FAVA

( da “Libero” del 1 luglio 2016)

Pubblicato per gentile concessione dell’Avvocato Gabriele Fava.

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