Il nuovo decreto lavoro 2023 è legge: tutti i punti salienti

Il decreto approvato lo scorso 1° maggio è diventato legge. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale si conclude l’iter. Diverse le novità introdotte: dal rafforzamento del taglio al cuneo a vantaggio dei lavoratori, ai contratti a termine e somministrazione, dalle misure di inclusione sociale e lavorativa all’addio al reddito di cittadinanza, fino agli aggiornamenti sul lavoro agile e sul pacchetto welfare. Ecco l’elenco di tutte le voci, novità e prospettive.

Decreto lavoro

Il decreto lavoro è diventato legge e pubblicato in gazzetta ufficiale lunedì 3 luglio 2023.
Diverse le novità introdotte durante il percorso parlamentare, conclusosi con la conversione in legge del DI varato dal Governo lo scorso 1° maggio. Tra queste la proroga dello smart working per i dipendenti della Pubblica amministrazione, l’introduzione di causali più semplici per il rinnovo dei contratti a termine, l’addio al Reddito di cittadinanza sostituito con l’assegno di inclusione con decorrenza 1° gennaio 2024, oltre alle novità sul taglio del cuneo fiscale e la detassazione del lavoro notturno e festivo per dipendenti.

Il Governo ha riconosciuto inoltre il forte valore del welfare con un pacchetto welfare che individua i fringe benefit come strumento in grado di supportare le persone e le famiglie, rispondendo alle nuove diverse esigenze per fronteggiare il caro vita.

Ha commentato Fabrizio Ruggiero, Amministratore Delegato Edenred Italia: “Nel Decreto Lavoro pubblicato in Gazzetta il 3 luglio, si conferma l’aumento del limite esentasse dei fringe benefit a 3000 euro per i lavoratori con figli a carico.

I fringe benefit sono in grado di offrire un aiuto immediato in periodi di forte difficoltà per le famiglie. Ci auguriamo che si continui il percorso di stabilizzazione, andando oltre l’orizzonte temporale del 2023 e allargando l’utilizzo dei fringe benefit verso tutte le categorie di lavoratori.

Decreto lavoro 2023: la mappa per punti di tutte le novità e prospettive per le imprese e per i lavoratori.

  • Addio al RDC ed inserimento dell’assegno di inclusione
    A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza (RDC) sarà abolito e sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI) (articolo 1, commi da 1 a 11). La nuova misura prevede l’applicazione di specifici parametri: è riconosciuto in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne o avente almeno 60 anni di età o disabile o in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. È rivolto alle famiglie con Isee inferiore a 9.360 euro e un reddito familiare sotto i 6 mila euro annui (o di 7.560 per le famiglie composte da persone di età uguale o maggiore ai 67 anni o con disabilità).
  • Offerta di lavoro “congrua”
    Il decreto prevede anche una nuova definizione dell’offerta di lavoro congrua che se rifiutata fa perdere il sussidio: il beneficiario dell’assegno di inclusione è tenuto ad accettare in tutta Italia un’offerta a tempo indeterminato o a termine di durata oltre i 12 mesi; un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno; quando la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
  • Pacchetto Welfare e Fringe Benefit
    Innalzamento a 3 mila euro per la soglia di fringe benefit (articolo 40) per i lavoratori dipendenti con figli a carico. I compensi saranno esenti sia dalle tasse sia dai contributi. Sono esentasse fino a 3mila euro anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per maggiore approfondimento leggi anche Fringe Benefit 2023: decreto lavoro del Governo in Gazzetta Ufficiale. Cosa cambia in busta paga.

  • Taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori
    Sono previste misure per il rafforzamento del taglio al cuneo (articolo 39) a beneficio dei lavoratori con retribuzioni lorde fino a 35mila euro: per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, è aumentata di 4 punti la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali

che portano a complessivi sei punti il taglio per i redditi fino a 35mila euro e a sette quello per i redditi più bassi, fino a 25mila.

  • Proroghe nello smart working
    La possibilità di ricorrere allo smart working (articoli 28 bis e 42, comma 3-bis) è stata prorogata fino al 30 settembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nelle condizioni individuate dal DM 4 febbraio 2022, mentre rimane per i lavoratori del privato fino al 31 dicembre per fragili e genitori con figli under 14.
    Per maggiore approfondimento leggi anche Smart working? Prorogato fino al 31 dicembre per i fragili
  • Nuove causali per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi
    Vengono introdotte nuove misure per rendere più flessibili i contratti a termine: in vigore dal 5 maggio 2023 le nuove causali (articolo 24, commi 1, 1-bis e 1-ter) per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi. I contratti a tempo determinato potranno essere rinnovati ulteriormente fino a un totale di 24 mesi, a condizione che ci siano causali specifiche fornite dall’azienda.
    Novità anche per i contratti di somministrazione: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono esclusi dal limite percentuale previsto per i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.
  • Supporto per la formazione e il lavoro
    Dal 1° settembre 2023 entra in vigore anche il Supporto Formazione Lavoro (articolo 1, comma 12) per coloro che sono occupabili, partecipando a progetti formativi e di accompagnamento al lavoro, o comunque di politica attiva.
  •  Bonus per i lavoratori dipendenti del settore turistico con detassazione lavoro notturno e festivi
    Nel periodo 1° giugno- 21 settembre 2013, arriva la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti del settore turistico (articolo 39-bis). Viene altresì riconosciuta ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito fino a 40.000 euro, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.
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