Il DDL Lavoro è legge: cosa cambia
Semplificazione burocratica, sicurezza nei luoghi di lavoro e flessibilità salariale nel DDL Lavoro, approvato definitivamente dal Senato, che introduce importanti cambiamenti su lavoro stagionale, dimissioni e smart working
Semplificazione dei percorsi burocratici, miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, flessibilità delle prestazioni salariali e tutela dei diritti dei lavoratori e dei liberi professionisti ciò a cui punta – secondo il Governo – il Ddl Lavoro.
Approvato nei giorni scorsi dal Senato, con 81 sì, 47 no e un astenuto, il disegno di legge Lavoro collegato alla Manovra, aveva ottenuto il via libera dalla Camera lo scorso 9 ottobre. Il provvedimento diventa quindi definitivo ed entra in vigore.
“È il completamento di un anno di lavoro, che si accompagna a una serie di interventi fatti, all’insegna della semplificazione e della stabilità del lavoro, non certamente di aumento della precarietà”, per la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, che risponde “a chi parla di ripristino delle dimissioni in bianco: non c’è nulla di tutto questo”, come scrive l’agenzia Ansa. “Sosteniamo il lavoro sicuro e di qualità. Oggi crescono i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non crescono quelli a termine”, rimarca la ministra che si dichiara “contenta di aver concluso questo percorso”.
Ma non sono ottimisti Cgil e Uil convinti che si è scelto “scientemente di peggiorare le condizioni di milioni di lavoratrici e lavoratori”, come scrive la segretaria confederale della Cgil, Maria Grazia Gabrielli. “Un’operazione decisa ignorando le richieste di chi rappresenta i lavoratori, negando, gravemente, qualsiasi forma di dialogo sociale. Anche nel passaggio al Senato si è scelto di non confrontarsi sulle proposte e gli emendamenti, di non incontrare le organizzazioni sindacali, di non svolgere dibattito”.
Fortemente contraria anche la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese secondo la quale “il governo è andato avanti dritto per la sua strada, senza alcun segno di apertura alle tante richieste di modifica avanzate dalle opposizioni”. Per la Uil, infatti, questo Ddl è del tutto sbilanciato a favore delle imprese e precarizza il mercato del lavoro.
Sul tema caldo delle “dimissioni in bianco” aveva dimostrato preoccupazione, intervistato dal Corriere della Sera, l’avvocato Matteo Motroni dello studio Ichino Brugnatelli e Associati e autore di Giuffrè Francis Lafebvre, che aveva affermato: “La norma che più mi inquieta è quella relativa alle dimissioni automatiche. Si tratta di una norma che ha come principale scopo quello di prevenire abusi e tutelare le casse dello Stato, il che è cosa sacrosanta, ma se da una parte introduce valvole di sicurezza per il lavoratore, dall’altra a me pare ci sia il rischio, per come è stata scritta, che vada a scaricare una bella fetta di responsabilità sul datore di lavoro. E potrebbe dunque non eliminare tutti i rischi di contenzioso”.
Le principali novità del DDL Lavoro
Ecco una sintesi delle principali novità del DDL Lavoro 2024 (fonte Ansa)
Esclusioni dal limite del 30% per i lavoratori in somministrazione
Sono esclusi dal tetto massimo del 30% applicabile ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato, calcolato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratti a tempo indeterminato oppure con specifiche caratteristiche o per particolari necessità (come l’esecuzione di attività stagionali o spettacoli specifici, avvio di nuove attività, sostituzione di personale assente o assunzione di lavoratori con più di 50 anni).
Attività stagionali
Si considerano attività stagionali quelle organizzate per rispondere a un aumento dell’attività lavorativa in periodi specifici dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati di riferimento. Tali definizioni devono essere conformi a quanto stabilito dai contratti collettivi firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.
Assenze ingiustificate e dimissioni
L’assenza ingiustificata del lavoratore, protratta oltre il termine previsto dal contratto o, in assenza di tale previsione, oltre i quindici giorni, determina la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. In questi casi, non si applicano le norme sulle dimissioni telematiche. Tuttavia, ciò non vale se il lavoratore dimostra di essere stato impossibilitato a comunicare i motivi dell’assenza a causa di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro. Quest’ultimo è tenuto a segnalare l’evento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che potrà effettuare le opportune verifiche.
Periodo di prova
Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato viene ridefinito come segue: tra due e quindici giorni per contratti di durata fino a sei mesi; tra due e trenta giorni per contratti superiori a sei mesi e fino a dodici mesi.
Comunicazione per lo smart working
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare in modalità telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei dipendenti interessati e le date di inizio e termine del lavoro agile, entro cinque giorni dal suo avvio o dalla sua conclusione.
Rateizzazione dei debiti contributivi
Dal 1° gennaio 2025 sarà possibile rateizzare i debiti relativi a contributi e premi dovuti all’INPS e all’INAIL, non affidati agli agenti della riscossione, in un massimo di sessanta rate mensili. I dettagli relativi ai casi ammessi, ai requisiti, ai criteri e alle modalità saranno definiti tramite decreto ministeriale e specificati da un atto deliberato dai consigli di amministrazione dei rispettivi enti.
Visite mediche
L’obbligo di sottoporsi a visita medica prima della ripresa del lavoro, a seguito di un’assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussiste soltanto se il medico competente ne ravvisa la necessità.
Tessere di riconoscimento
Vengono abrogate alcune disposizioni sugli obblighi relativi alle tessere di riconoscimento nei cantieri edili, considerando che il Testo Unico sulla Sicurezza del 2008 ha già regolamentato la materia. Quest’ultimo prevede che, indipendentemente dalla presenza di un cantiere edile, i datori di lavoro forniscano le tessere identificative ai lavoratori, che dovranno esporle durante le attività in appalto o subappalto.