I contratti di lavoro occasionale: le novità che sostituiscono i voucher

Con l’approvazione del nuovo testo di Legge il lavoro occasionale è stato disciplinato da due distinti strumenti: il Libretto Famiglia per i committenti non professionali e le famiglie e il nuovo contratto di prestazione occasionale per gli imprenditori e i professionisti. L’avvocato Gabriele Fava ci illustra le novità tra luci e ombre

contratti di lavoro occasionale

A far data dal 10 luglio 2017 è operativa la piattaforma web dell’INPS che permette l’attivazione dei nuovi contratti di lavoro occasionale previsti dalla L. 96/2017 (c.d. “manovrina”) approvata dal Parlamento il 15 giugno u.s., ed un tempo retribuiti mediante i voucher, definitivamente abrogati dal Governo con il D.L. 25/2017.

Con l’approvazione del nuovo testo di Legge il lavoro occasionale è stato disciplinato da due distinti strumenti: il Libretto Famiglia per i committenti non professionali e le famiglie e il nuovo contratto di prestazione occasionale per gli imprenditori e i professionisti.

 

Il Libretto Famiglia

Il primo strumento è costituito da una serie di titoli di pagamento del valore nominale di dieci euro e serve a remunerare le prestazioni occasionali non superiori ad un’ora relative a piccoli lavori domestici. La nuova normativa, inoltre, tipizza le tipologie di prestazione che possono essere rese:

  • attività di pulizia,
  • manutenzione,
  • servizi di baby-sitting,
  • assistenza a bambini, anziani, ammalati, disabili e lezioni private.

Con lo scopo di prevenirne l’abuso, il Libretto Famiglia prevede che il prestatore occasionale non possa guadagnare più di 5000 euro in un anno e più di 2500 euro per ciascun singolo committente.

E’ fatto espresso divieto, inoltre, di ricorrere al Libretto ai soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Se, da una parte, la normativa sul Libretto Famiglia va finalmente (e in maniera apprezzabile) a colmare la lacuna che l’abrogazione dei voucher aveva contribuito a creare, dall’altra non si condivide pienamente la scelta di prevedere un tetto alla retribuzione indistintamente stabilito per tutte le tipologie di prestazione. Infatti, posto che la tracciabilità delle prestazioni di lavoro è garantita da una procedura interamente telematica e che la nuova disciplina si premura di tipizzare le prestazioni di lavoro oggetto del c.d. Libretto Famiglia, prevedere un tetto ai compensi annui, soprattutto per attività come il baby sitting, l’insegnamento privato o i piccoli lavori domestici, per le quali è facile aspettarsi una durata dilatata nel tempo, non pare la scelta appropriata.

 

Il nuovo contratto di prestazione occasionale per gli imprenditori e i professionisti.

Per quanto concerne le imprese (siano esse private o Pubbliche Amministrazioni), esse possono avvalersi del nuovo contratto di prestazione occasionale attivandolo tramite una procedura online sul portale gestito dall’INPS.

Il testo di Legge specifica che

  • il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro (che è la retribuzione minima per 4 ore di lavoro) anche nel caso in cui la prestazione di lavoro abbia una durata inferiore.
  • Per le ore successive il compenso è di 9 euro l’ora, ai quali si devono aggiungere gli oneri a carico del datore di lavoro.

Ciascun utilizzatore deve versare, attraverso l’apposita procedura telematica, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni di lavoro. Tali somme vengono, poi, accreditate ad opera dell’INPS sul conto corrente bancario del prestatore il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione.

 

Le criticità

A tal proposito, si ritiene opportuno segnalare che

  • il termine stabilito per il pagamento da parte dell’INPS prevede un lasso temporale eccessivamente lungo, considerato che nel caso di prestazioni rese all’inizio del mese, il lavoratore deve attendere oltre un mese e mezzo per ottenere il relativo compenso.
  • Tra le altre criticità da evidenziarsi vi è la necessità di retribuire comunque quattro ore di lavoro, anche in caso di prestazione di durata inferiore. Una scelta che, oltre ad essere priva di qualsiasi ratio, potrebbe porsi in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione (che prevede che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”).
  • Altra evidente criticità della nuova normativa è rappresentata dal fatto che il nuovo contratto di lavoro occasionale attivabile dalle imprese non potrà essere utilizzato da aziende che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
  • Parimenti, la nuova tipologia contrattuale non potrà essere impiegata nel settore edile e nell’ambito degli appalti di opere o servizi.

Anche per quanto riguarda le prestazioni occasionali rese in favore delle imprese è previsto un tetto massimo alla retribuzione percepibile (5000 euro in un anno e non più di 2500 euro per singolo committente) e un limite massimo di 280 ore nell’arco di un anno civile. In caso di superamento dei predetti limiti la nuova normativa prevede una sanzione decisamente sproporzionata: la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quest’ultima previsione, costituisce, senza ombra di dubbio, una pesante criticità. Oltre a ciò, con specifico riferimento al limite orario, si evidenzia che nella prassi risulterà complesso verificarne l’eventuale sforamento, con la conseguenza che ciò potrebbe verosimilmente portare ad un aumento del contenzioso a riguardo.

 

La novità della procedura on line

Dal punto di vista operativo, una delle novità più interessanti della nuova disciplina è che l’intera procedura di attivazione (dalle comunicazioni obbligatorie iniziali sino al pagamento del corrispettivo) avviene interamente online. Per poter usufruire delle nuove prestazioni di lavoro occasionale, infatti, è necessario accedere alla piattaforma web sul sito dell’INPS, nella sezione Prestazioni Occasionali e registrarsi tramite Pin INPS o, in alternativa, utilizzando le credenziali della Spid o Cns. Oltre ai datori di lavoro/committenti, si dovranno registrare alla piattaforma digitale anche i lavoratori occasionali, ai quali l’Inps accrediterà telematicamente i compensi e inoltrerà i contributi assicurativi all’Inail.

In conclusione, nonostante l’intervento del Legislatore vada a colmare il pericoloso vuoto normativo generato dall’abolizione dei voucher, l’applicazione pratica delle nuove norme non condurrà all’auspicato punto di incontro tra l’esigenza di tutela delle prestazioni occasionali da una parte e la garanzia di una crescita occupazionale dall’altra.

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