Congedo parentale 2024: come funziona per dipendenti e datori di lavoro?
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto alcune modifiche nel congedo parentale che riguardano entrambi i genitori. Prevista una maggiorazione dell’indennità all’80% per i primi due mesi di congedo. Scopriamo in cosa consiste e come funziona il congedo parentale 2024.
Il congedo parentale è un diritto che consente ai genitori lavoratori dipendenti di astenersi dal lavoro per dedicarsi alla cura dei figli: una necessità che spesso ha un forte impatto negativo sulla carriera delle donne, che talvolta giunge persino a una brusca fine.
Anche nel tentativo di ridimensionare questo problema, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto alcune novità importanti in materia, con l’obiettivo di agevolare ulteriormente la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, per esempio innalzando per un mese ulteriore l’importo di indennità percepito da chi ha richiesto il congedo parentale.
Per i datori di lavoro, la gestione del congedo parentale comporta alcuni adempimenti specifici. L’INPS ha fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato con la circolare 57 del 18 aprile 2024.
Dal punto di vista procedurale, l’ente ha implementato nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso Uniemens o per la restituzione di quello retribuito in misura standard. I datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%) possono conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, utilizzando codici appositi (L330 e M047).
Chi può richiedere il congedo parentale
Il congedo parentale è un diritto riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti, nel settore sia pubblico sia privato. La normativa prevede che ciascun genitore possa astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi (elevabili a 11 per il padre che fruisce dell’astensione per almeno 3 mesi) entro i primi 12 anni di vita del bambino o della bambina.
La madre lavoratrice, dopo aver fruito del congedo di maternità obbligatorio, può astenersi ulteriormente dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, mentre il padre lavoratore può richiedere il congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (elevabili a 7 se si astiene per almeno 3 mesi). In caso di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, questo può usufruire di un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.
Congedo parentale, indennità all’80%
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 riguarda proprio l’innalzamento dell’indennità di congedo parentale. L’indennità per il primo mese di congedo sarà pari all’80% della retribuzione imponibile, così come per il mese successivo. A partire dal 2025, invece, il secondo mese sarà indennizzato al 60%, mentre i restanti mesi rimarranno al 30%.
Questa maggiorazione dell’indennità è fruibile alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di loro, entro i primi 6 anni di vita del figlio. Il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata è garantito solo per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, mentre per i nati nel 2023 spetta ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.
Come funziona il congedo parentale nel 2024
Nel 2024, quindi, il congedo parentale prevede diverse possibilità in termini di durata e indennità:
- alla madre spettano 3 mesi indennizzabili non trasferibili al padre, fino al 12° anno di vita del bambino;
- al padre spettano 3 mesi indennizzabili non trasferibili alla madre, fino al 12° anno di vita del bambino;
- entrambi i genitori possono fruire, in alternativa, di un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi, ripartibile tra loro;
- i primi due mesi di congedo parentale sono indennizzati all’80% nel 2024 e all’80% e 60% rispettivamente a partire dal 2025;
- i restanti mesi sono indennizzati al 30%;
- il 10° e 11° mese sono indennizzabili se il richiedente ha un reddito inferiore a 2,5 volte la pensione minima.
Congedo di paternità obbligatorio e alternativo
Oltre al congedo parentale, la normativa prevede anche due tipologie di congedo di paternità: il congedo obbligatorio e il congedo alternativo.
Il congedo di paternità obbligatorio consiste in 10 giorni lavorativi che il padre lavoratore dipendente deve fruire nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Per questi giorni è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione. Questo diritto è riconosciuto anche ai padri adottivi o affidatari.
Il congedo di paternità alternativo, invece, è applicabile solo a determinate condizioni, cioè in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, e consente al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice.
Divieto di licenziamento del padre lavoratore
Una tutela importante per i neo-papà è rappresentata dal divieto di licenziamento del padre lavoratore durante il periodo di gravidanza della moglie e fino al primo anno di vita del bambino. Questo divieto si estende anche ai lavoratori che usufruiscono del congedo di paternità, durante tutta la durata del congedo fino al primo anno di vita del figlio.