Come aiutare il dipendente nel recupero degli anni pensionistici
Un approfondimento per scoprire e analizzare le possibilità per recuperare gli anni ai fini pensionistici.
Per recuperare ai fini pensionistici, anni di mancato versamento contributivo, esistono più opportunità, ma, oggi, e per brevità, dobbiamo concentrarci su sole due possibilità che, di seguito, andiamo a illustrare:
La legge di bilancio per l’anno 2024 prevede, in via sperimentale, per il biennio 2024-2025, che, i lavoratori in regime contributivo (quindi, vale solo per coloro i quali, hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1° gennaio 1996) potranno riscattare i periodi “non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi”, parificandoli a periodi di lavoro.
Lo prevede la bozza della Legge di Bilancio, che, per i vuoti contributivi introduce un sistema simile al riscatto della laurea.
I vuoti saranno riscattabili “nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi”.
I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione o in massimo 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro destinando a tale scopo, gli eventuali premi di produzione. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.
La misura di cui all’articolo 27 spetta in favore degli iscritti:
- All’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- Alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO;
- Alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Alla gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995 numero 335;
privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
I soggetti sopra citati hanno la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti la data di entrata in vigore della Manovra 2024, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti ad obbligo contributivo “e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro”. I periodi in argomento possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
La seconda possibilità di cui vogliamo parlare oggi, è il recupero dei periodi di collaborazione precedenti al 1996. Questa seconda possibilità può aiutare chi andrà in pensione nei prossimi anni.
Se non ci avete mai pensato, e nessuno ve lo ha mai detto, sappiate che, per poterlo fare, dovete essere iscritti alla gestione separata ed avere versato almeno un contributo mensile. I periodi lavorati come cococo devono essere provati attraverso documenti di data certa, redatti all’epoca dello svolgimento della prestazione, dai quali si possa rilevare:
- L’effettiva esistenza del rapporto di collaborazione;
- La sua durata ed i compensi percepiti.
Possono essere utili, ad esempio, dichiarazioni, attestazione, il contratto di collaborazione, la dichiarazione dei redditi, le ricevute dei compensi erogati.
Possono essere riscattati i periodi di attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta prima del 1° aprile 1996, a condizione che per gli stessi periodi non risulti già versata altra contribuzione presso altre gestioni previdenziali.
Il periodo massimo che può essere recuperato attraverso il riscatto è pari a 5 anni.
Per determinare il costo del riscatto, si rende necessario applicare al compenso percepito nei periodi da riscattare, rivalutato, l’aliquota pensionistica di finanziamento alla gestione separata, in vigore alla data della domanda.
Il riscatto è utile al diritto e alla misura della pensione, ma, dal punto di vista della misura della pensione, il risultato può essere modesto; diverso è il discorso, laddove il riscatto indicato, consenta all’assicurato di perfezionare prima del tempo, i requisiti per un trattamento pensionistico anticipato o di anzianità.