Assunzioni under 36, adesso la scelta è tra due bonus

In attesa di indicazioni precise della Commissione europea, l’Inps fa sapere che le imprese potranno assumere giovani avvalendosi delle agevolazioni del 2021 e del 2018.

assunzioni giovani

Agevolazioni per assumere under 36. Questa la novità attesa dalla circolare Inps 56/2021 con cui di fatto sarà reso possibile avvalersi di due tipi di bonus per l’assunzione di giovani: quello del 2021 e quello del 2018. Occorre, però, l’avallo della Commissione europea affinché il provvedimento risulti fruibile.

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge di Bilancio relativa all’anno 2021 (articolo 1, commi dal 10 al 15, della legge n. 178/2020) rivede parzialmente l’incentivo stabile disciplinato dalla legge di Bilancio del 2018 (legge n. 205/2017).

Nella pratica, i datori di lavoro che siano ancora in possesso del tutto o in parte del plafond di 1,8 milioni del temporary framework potranno scegliere se usare la formula più vantaggiosa e utilizzare al 100% il beneficio contributivo o, nel caso in cui abbiano esaurito il plafond, avvalersi del beneficio originario, senza aspettare l’ok della Commissione.

Escluse dal provvedimento le imprese finanziarie, a meno che la Commissione non opti per diverse valutazioni. L’agevolazione è negata, oltre che per i lavoratori intermittenti, anche nei casi di assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato, nelle prestazioni di lavoro occasionale e nel caso del lavoro domestico.

Quali condizioni

L’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore lavoro fino a un importo di seimila euro annui. Quindi la soglia massima di esonero contributivo fruibile, per ogni mese di rapporto, sarà pari a 500 euro (6.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia andrà riproporzionata assumendo a riferimento l’importo di 16,13 euro (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Inoltre, l’età del lavoratore da assumere dovrà collocarsi entro i 35 anni e 364 giorni, facendo riferimento al giorno dell’assunzione. Non valgono – fa sapere l’Inps – i contratti a chiamata o di lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato; valgono i contratti di assunzione di soci di cooperative o quelli a scopo di somministrazione. Per quanto riguarda le donne, possono usufruire dell’assunzione agevolata per contratto a termine e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.

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