Avete mai sentito parlare di nomadi digitali e lavoratori stranieri da remoto?
Recentemente il Ministero dell’Interno con il Decreto del 29 febbraio 2024, pubblicato in G.U. n. 79 del 4 aprile 2024, ha fissato i requisiti e le modalità per l’ingresso e per il rilascio del permesso di soggiorno a tali categorie di lavoratori stranieri. La vigenza del decreto decorre dal 5 aprile 2024.
Era stato il DL n. 4/2022, all’articolo 6.quinquies, ad inserire i nomadi digitali e i lavoratori da remoto non appartenenti all’Unione Europea, tra le categorie di lavoratori stranieri ai quali poteva essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari.
Con il Decreto ministeriale del 29 febbraio 2024, si stabiliscono i requisiti e le modalità per l’ingresso ed il rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini di Stati non appartenenti all’Ue che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici che permettono di lavorare da remoto. Questa tipologia di lavoratori, si precisa, può svolgere attività lavorativa in via autonoma, oppure per un’impresa che può essere anche non residente in Italia.
Vediamo adesso chi sono i nomadi digitali e che cosa si intende per lavoratori stranieri che lavorano da remoto.
NOMADE DIGITALE: si definisce nomade digitale, lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto (con apertura di partita iva).
LAVORATORE DA REMOTO: si definisce lavoratore da remoto, lo straniero che, tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici che permettono di lavorare da remoto, presta la propria attività di lavoro come dipendente o come cococo.
Che cosa si intende per impresa anche non residente in Italia?
Si intende quel datore di lavoro o committente che esercita professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della produzione o scambio di beni e servizi, con sede legale anche fuori dallo Stato italiano.
A partire dal 5 aprile 2024, i nomadi digitali ed i lavoratori stranieri da remoto non appartenenti all’UE, ma altamente qualificati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 quater, comma 1 del Testo Unico sull’Immigrazione D. Lgs. N. 286/1998, possono entrare e soggiornare in Italia, per periodi superiori ai 90 giorni, al di fuori delle quote; per periodi inferiori a 90 giorni, comunque con visto di ingresso e permesso di soggiorno.
Per l’Ingresso in Italia di un lavorare da remoto o di un c.d. nomade digitale, non è richiesto il nulla osta al lavoro ex art. 31, DPR n. 394/1998.
Ai fini del rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, però, i lavoratori in questione, devono dimostrare, quanto segue: a) devono disporre di un reddito minimo annuo derivante da
fonti lecite, che non sia inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
b) devono disporre di un’assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
c) dispongono di un’idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
d) dimostrano di avere un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi, nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
e) presentano un contratto di lavoro dipendente o collaborazione (coordinata e continuativa) o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27 -quater, comma 1, del TESTO UNICO sull’IMMIGRAZIONE.
Allo straniero che è in possesso del visto d’ingresso, viene rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalità previste nel TUI. Lo straniero, nella provincia in cui si trova, si reca alla Questura, e, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, va a richiedere il permesso di soggiorno, che viene rilasciato con la dicitura “nomade digitale- lavoratore da remoto”. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile solo se permangono i requisiti e le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.
Ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto, non appartenenti all’UE, il codice fiscale viene generato dalla Questura, nel momento in cui viene rilasciato il permesso di soggiorno.
I nomadi digitali, richiedono, contestualmente, l’attribuzione di un numero di partita Iva.
Allo straniero nomade digitale o lavoratore da remoto, è consentito anche il ricongiungimento con i familiari, e, ai familiari, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quello del lavoratore.